Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Secondaria
Università degli Studi di Cagliari

Dichiarazione della CoDiSSIS sui Corsi Speciali

Conferenza nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (CoDiSSIS)

Sul DM 18 novembre 2005 relativo all'istituzione di corsi speciali abilitanti a norma del comma 1 ter art.2 legge 143/2004

L'Assemblea della CoDiSSIS riunitasi a Roma in data 26 novembre 2005, in relazione al DM 85 del 18 novembre 2005 che dispone l'attivazione di corsi abilitanti speciali a beneficio della fattispecie individuata nel comma 1 ter dell'art. 2 della legge 143 / 2004, pur dichiarando la propria disponibilità a seguire le indicazioni dei Rettori sull'attuazione di tale decreto, come già fatto nel recente passato, nei limiti consentiti dalla propria effettiva operatività, esprime tuttavia viva preoccupazione riguardo a diversi aspetti del DM suddetto.

In primo luogo ritiene prioritario dare piena realizzazione in tutto il territorio nazionale, da parte delle SSIS e dei Gruppi di Progetto istituiti sulla base della nota ministeriale del 4 maggio 2005 ( firmata Masia), ai corsi speciali disposti dalla legge 143 e normati dal DM n. 21 del 9 febbraio 2005 : il diritto delle persone rientranti in certe è infatti affermato dalla legge su un piano e con tempi totalmente diversi da quelli degli eventuali tipologie futuri corsi ex art. 1 ter , e perciò è doveroso che venga garantita la formazione per tutti gli aventi titolo ai sensi del DM suddetto e specialmente per gli abilitandi in ordine ai quali, a causa di numeri troppo ridotti, non è stato finora possibile procedere. Chiede pertanto che il MIUR fornisca alla CoDiSSIS, che delega a rappresentarla a questo fine il professor Giorgio Guattari, Direttore della SSIS del Lazio, tutti i dati relativi ai corsisti da convogliare in un programma di formazione interregionale che si ritiene sarà svolto, preferenzialmente, a distanza.

In secondo luogo, avendo anche constatato con sconcerto la scelta da parte degli estensori del DM di prevedere per questi corsi una durata annuale ( dunque la stessa durata prevista per la fattispecie…., che individuava una categoria di abilitandi in possesso del titolo di specializzazione biennale al Sostegno) , chiede una preliminare verifica legale dell'ammissibilità di questo atto, ricordando che la legge 143 sancisce che a questo adempimento si deve dar luogo solo in relazione alla “fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art.5 della legge 53/2003”. Ora, l'articolo 9, “Disposizioni transitorie e finali”, del DPR del 17 ottobre 2005 non fa cenno al problema ; inoltre, la fase transitoria è lungi dall'iniziare perché le lauree magistrali per l'insegnamento richiedono, per decollare, numerosi provvedimenti amministrativi tuttora mancanti (e che non sembrano imminenti). Si deve pertanto ritenere che il Governo abbia attualmente rinunciato a definire tali modalità di formazione: manca perciò la base giuridica per dare vita alla formazione stessa. Va comunque ricordato che la legge 53 dispone che i Decreti Legislativi previsti dalla stessa possano essere modificati o completati nei diciotto mesi successivi alla scadenza della delega, sicché ciò potrebbe avvenire in un secondo tempo.

Non è invece ipotizzabile che per attivare la formazione in oggetto si ritenga di poter utilizzare la norma che, nella parte non “Transitoria” del DPR del 17 ottobre 2005, prevede all'art.3, comma 6: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo ( si tratta dei laureati del “vecchio” ordinamento ) , di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Nelle Premesse al Decreto, tra le leggi richiamate nei diversi “visto …” non vi è la legge 143/2004; deve pertanto escludersi che il Decreto possa portare ad una utilizzazione della norma che in tale legge subordinava la definizione delle attività di formazione in questione ad uno dei Decreti legislativi di attuazione della L.53.

In ogni caso, la norma della L.143 disponeva che le “modalità” della formazione fossero determinate “in sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo”, e non rinviate a successivi decreti ministeriali.

Infine, la dizione “ulteriori” (corsi abilitanti) fa riferimento a corsi ulteriori rispetto a quelli di Laurea Magistrale per l'insegnamento disciplinati dall'intero Decreto, e sarebbe illogico che i corsi ulteriori venissero attivati in anticipo rispetto a quelli base .

Qualora venissero fornite adeguate e convincenti repliche alle obiezioni sopra esposte, l' Assemblea valuta comunque il testo della delibera CRUI del 2 novembre u.s . come la base minima per discutere le modalità di attuazione dei nuovi corsi. Di questa delibera si richiama qui di seguito il passo più saliente:

in particolare, trattandosi di soggetti la cui unica qualificazione è quella di avere prestato un servizio per un totale di 360 giorni, è indispensabile che si effettui una verifica in ingresso delle loro competenze e che si assegnino, ove necessario, congrui debiti formativi. Appare evidente peraltro che, considerato il carico che già adesso nelle sedi interessate si sta sopportando per dare seguito alle abilitazioni previste dagli altri articoli della stessa legge, l'effettivo inizio dei corsi in questione non possa aver luogo se non dopo la conclusione dei corsi già attivati.

L'Assemblea prende atto con sollievo della circostanza che le modalità di attuazione sono rinviate ad un provvedimento successivo e, sempre che siano state chiarite le questioni di cui sopra, chiede di partecipare alla definizione di queste modalità. Considerando che tutte le caratteristiche di questi corsi, a partire dalle procedure di iscrizione per giungere a quelle della prova finale passando per i costi di conduzione, non possono essere efficacemente definite in assenza di informazioni più precise sul numero complessivo e sulla distribuzione per classi di abilitazione (nonché della distribuzione geografica) degli aventi titolo a partecipare ai corsi suddetti si riserva di esprimere un parere più articolato e circostanziato una volta che le suddette informazioni siano state comunicate dagli organi competenti.