Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Secondaria
Università degli Studi di Cagliari

NORME CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (TRIENNIO 2002/05) CONCERNENTI LE ATTIVITA DELLA SSIS

 

 

ART. 39 - DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE

In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto della esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie

 

ART. 41 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELLA ATTIVITA' SCOLASTICA

1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie.

2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.

3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali ed ai consigli della classe in cui si appoggia ed alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all'interno del tirocinio.

4. Al docente accogliente (tutor) sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria, ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.