Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Secondaria
Università degli Studi di Cagliari

REGOLAMENTO DIDATTICO ED ORDINAMENTO

Articolo 1

Istituzione, finalità e obiettivi generali della Scuola. Caratteristiche generali

1. E' istituita dall'Università di Cagliari la Sezione prevista dal Regolamento consortile per l’attivazione nella Regione Sardegna di una Scuola interuniversitaria di specializzazione denominata Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria, in ottemperanza alla legge n. 341 del 19.11.90.

2. La finalità fondamentale della Scuola si identifica nella formazione professionale specifica degli insegnanti della Scuola secondaria.

3. Gli obiettivi generali della Scuola si articolano nelle seguenti direzioni:

a) acquisizione di competenze relative alle scienze dell'educazione e all'interazione educativa;

b) acquisizione di competenze di carattere storico ed epistemologico intorno alle discipline d'insegnamento proprie di ciascuna delle abilitazioni conseguibili per le scuole secondarie;

c) acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione;

d) acquisizione di competenze legate all'esercizio effettivo dell' insegnamento.

Costituisce obiettivo formativo della scuola l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnante indicato nell’allegato a) dei criteri generali (D.M. 26/5/98).

4. Per la realizzazione di tali obiettivi potrà essere richiesto un adeguamento di particolari competenze disciplinari di base e/o la frequenza a specifici insegnamenti. Tali insegnamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto agli altri.

5. La Scuola si articola in indirizzi comprendenti una o più abilitazioni all’insegnamento conseguibili per le scuole secondarie in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla Scuola.

6. L'attivazione dei singoli indirizzi e delle classi di abilitazione al loro interno nonché le modifiche dei curricula, nelle ipotesi di cui al quinto comma di questo articolo, vengono attuati con delibera del Collegio dei Coordinatori, sentiti i Consigli degli Indirizzi.


Articolo 2

Organi

Sono organi della Sezione:

  1. il Consiglio della Sezione
  2. il Direttore
  3. i Consigli di indirizzo
  4. il Collegio dei coordinatori

1) Il Consiglio della Sezione è composto da tutti i docenti della sezione, da un supervisore di tirocinio per ciascun indirizzo attivato e da due rappresentanti degli specializzandi per ciascun anno di corso della Scuola.

Sono compiti del Consiglio:

a) elezione del direttore;

b) approvazione dei piani di studio individuali;

c) approvazione delle modifiche al Regolamento;

d) verifica della funzionalità complessiva della Sezione.

 

2) Il Direttore è eletto tra i docenti del Consiglio della Sezione.

Sono compiti del Direttore:

a) sovraintendere al complesso di attività di pertinenza della Sezione;

b) sovraintendere alla gestione amministrativa e finanziaria della Sezione.


3) Ogni indirizzo ha il suo Consiglio, costituito da tutti i suoi docenti, i quali eleggono al loro interno il coordinatore, dai supervisori di tirocinio e da due rappresentanti degli specializzandi per ciascun anno di corso. Il Consiglio di Indirizzo:

a) propone i piani di studio relativi alle classi di abilitazione;

b) esamina i piani di studio individuali;

c) delibera intorno alle prove di ammissione ai corsi.

Il coordinatore armonizza l’indirizzo con tutti gli altri indirizzi e con la restante attività della Scuola.


4) Il Collegio dei coordinatori è composto dai coordinatori di indirizzo, dal coordinatore dell’area comune, dal coordinatore delle attività per il sostegno, dal coordinatore dei supervisori di tirocinio e da un rappresentante degli specializzandi, designato tra i rappresentanti nel Consiglio della Scuola.

Il Collegio dei coordinatori:

  1. predispone, insieme al direttore, le richieste di finanziamento e di personale necessari per lo svolgimento delle attività della SSIS;
  2. istruisce e delibera, insieme al direttore, le proposte di copertura degli insegnamenti della SSIS;
  3. programma annualmente, sentiti i Consigli di indirizzo, l’attivazione degli indirizzi e delle relative classi di abilitazione e, sentite le competenti autorità scolastiche, il numero degli iscritti;
  4. collabora con il direttore per il complesso delle attività di pertinenza della Sezione.

Articolo 3

Durata degli studi, scelta dell' indirizzo, determinazione del numero degli studenti ammissibili, tempi complessivi dell' attività didattica.

1. La durata complessiva degli studi della Scuola per il conseguimento di una abilitazione è di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri per un totale complessivo di almeno 10 insegnamenti di durata semestralizzata più l'attività di tirocinio. Il Consiglio della Sezione, sentiti i Consigli di Indirizzo, può valutare un alleggerimento del carico didattico e/o un accorciamento della durata della Scuola, sulla base del meccanismo di crediti didattici adottato.

2. Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare l'indirizzo della Scuola che egli intende seguire e le abilitazioni che intende conseguire. Non è ammessa l' iscrizione contemporanea a più di un indirizzo.

3. Il numero di iscritti alla Scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente dal Collegio dei Coordinatori, sentiti i Consigli di indirizzo e le competenti autorità scolastiche e tenuto conto degli stanziamenti disponibili.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi propri della Scuola sono previste non meno di 1000 ore di attività, di cui almeno 300 dedicate alle attività di tirocinio e 200 ai laboratori didattici..


Articolo 4

Criteri di ammissione alla Scuola


Possono essere ammessi alla Scuola di specializzazione:

  1. i cittadini italiani muniti di diploma di laurea che dia accesso alle classi di abilitazione nella scuola secondaria;
  2. i cittadini italiani muniti di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti e i Conservatori e gli istituti musicali parificati, ciascuno per le classi di abilitazione corrispondenti;
  3. i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza;
  4. i cittadini extracomunitari in possesso di titolo universitario riconosciuto equipollente al diploma di laurea di cui al punto A).

All’atto dell’accoglimento della domanda di accettazione nella Scuola, lo studente viene iscritto all’indirizzo richiesto, sulla base dei posti disponibili.

Gli elementi di giudizio che concorrono a stabilire la graduatoria per l’ammissione alla Scuola vengono indicati nel bando di ammissione per esami e titoli, sulla base delle modalità e contenuti delle prove di accesso emanate con decreto dal Ministro dell’Università.

Articolo 5

Indirizzi attivati

1. La Sezione della Scuola di specializzazione ha attivato i seguenti indirizzi:

Il Collegio dei Coordinatori delibera annualmente circa gli indirizzi da attivare, sentiti i Consigli degli Indirizzi.

2 . All’attuazione delle attività didattiche programmate collaborano le Facoltà direttamente interessate, le quali concorrono alla costituzione dell’organico dei docenti.


Articolo 6

Piani di studio

Il Consiglio della Sezione approva i piani di studio individuali esaminati dai singoli Consigli di indirizzo. I piani di studio approvati dovranno prevedere 5 insegnamenti semestralizzati dell’area della formazione per la funzione docente (area comune) più almeno altrettanti – e comunque tutti quelli considerati obbligatori - dell’area dei contenuti formativi degli indirizzi (area didattico-disciplinare).

Il piano di studi potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l’allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. Il piano potrà altresì prevedere completamenti disciplinari, da acquisire nelle Facoltà competenti o nelle strutture didattiche della Sezione, quando nel curriculum della laurea di provenienza risultino carenze disciplinari rilevanti ai fini dell’abilitazione da conseguire.

Piani di studio abbreviati possono essere approvati a favore di chi, già abilitato nella SSIS, aspiri ad una diversa abilitazione.

I piani di studio degli allievi che intendono conseguire un’abilitazione valida anche per l’attività didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente almeno 400 ore di attività che dovranno prevedere contenuti sia dell’area delle pedagogie e delle didattiche speciali sia dell’area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.


Articolo 7

Crediti didattici

Alle attività didattiche previste per ogni anno accademico vengono attribuiti complessivamente 60 crediti (30 a semestre).

Alle attività di tirocinio è riservato non meno del 25% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività di laboratorio didattico è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività dell’area della formazione per la funzione docente (area comune) è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività dell’area dei contenuti formativi degli indirizzi (area didattica disciplinare) è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Gli specializzandi ai quali siano stati riconosciuti dal Consiglio della Sezione crediti didattici maturati al di fuori dell’attività della Scuola, entro un tetto massimo di 60, potranno usufruirne in termini di alleggerimento del carico didattico e di abbreviazione della durata della Scuola.

Potranno costituire credito didattico le seguenti attività:

  1. corsi universitari di didattiche e metodologie disciplinari e di tipo epistemologico, storico-critico e docimologico;
  2. dottorati di ricerca, corsi universitari di perfezionamento, scuole di specializzazione e master universitari;
  3. esperienze di docenza e tutoraggio universitari e di docenza in strutture post-secondarie.

Esperienze di insegnamento pregresse potranno costituire crediti di tirocinio di cui usufruire in termini di alleggerimento dell’attività di tirocinio.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, i Consigli di Indirizzo potranno richiedere la documentazione analitica dell’attività per la quale vengono richiesti crediti.

Articolo 8

Organizzazione dell’insegnamento e delle attività

1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività comuni a tutti gli iscritti e insegnamenti e attività specifici di indirizzo

2. Le aree di insegnamento e il tirocinio didattico sono individuati nel modo seguente:

  1. insegnamenti di area comune, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 3, punto a);
  2. insegnamenti di didattica disciplinare, con adeguato spazio agli aspetti storici ed epistemologici, riguardanti le materie insegnate nelle scuole secondarie, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 3, punti b) e c);
  3. laboratorio didattico;
  4. tirocinio didattico, in relazione agli obiettivi indicati nell' art. 1, comma 3, punto d).

3. L'eventuale completamento delle competenze disciplinari di cui all'art. 1, comma 4, può avvenire o tramite la frequenza di insegnamenti specifici presenti nei corsi di laurea dell'Ateneo, ovvero, nei casi in cui la Scuola lo ritenga necessario, tramite attività organizzate all'interno della Scuola stessa.


Articolo 9

Insegnamenti della Scuola: area comune

Per la formazione delle competenze nelle discipline attinenti l’area comune, la Sezione della scuola organizza insegnamenti, denominati corsi integrati, ciascuno di durata semestralizzata, articolati in moduli e relativi ai seguenti ambiti:


2. Obiettivo degli insegnamenti dell’area comune è l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare i compiti formativi generali proposti alle scuole secondarie; per individuare obiettivi comuni e forme di coordinamento del lavoro didattico; per fornire alle competenze disciplinari e di didattica disciplinare supporti opportuni per il perseguimento degli stessi obiettivi disciplinari.


3. Gli obiettivi propri degli insegnamenti indicati nel comma precedente sono sinteticamente indicati nel seguente modo:


  1. Gli insegnamenti dell’area comune sono svolti di norma in forma congiunta per gli allievi dei diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte, quando ciò appaia opportuno, parziali differenziazioni in funzione del grado scolastico e delle discipline dei diversi indirizzi della Scuola.


Articolo 10

Insegnamenti della Scuola: discipline di carattere didattico- disciplinare.

1. Per la formazione delle competenze di carattere storico, epistemologico e didattico che riguardano le discipline d'insegnamento proprie di ciascuna abilitazione, la Scuola organizza per ciascun indirizzo non meno di 5 insegnamenti, ciascuno di durata semestrale.

2. Obiettivo degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori è l'acquisizione di conoscenze riguardanti lo sviluppo storico delle singole discipline e i rapporti tra esse ricorrenti, la riflessione epistemologica sulla natura dei problemi affrontati e sulle metodologie di ricerca utilizzate, la creazione di competenze specifiche intorno alla determinazione degli obiettivi didattici, alla scelta dei contenuti e alla loro organizzazione curricolare nonché alla scelta e alla costruzione di strategie di insegnamento e di accertamento dei risultati raggiunti.

Articolo 11

Il tirocinio e il laboratorio didattico

1. Il tirocinio didattico è finalizzato all'acquisizione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione, all'uso critico delle tecnologie didattiche, e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni sociali richieste dall'attività professionale.

2. Elementi caratterizzanti il tirocinio e il laboratorio didattico sono:

a) l’elaborazione, la sperimentazione e la valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica distinti per ciascuno studente. Tali progetti sono comprensivi delle attività di tirocinio eventualmente presenti nei laboratori di didattica disciplinare o in altri insegnamenti;

b) l’organizzazione di attività distinte di indirizzo;

c) il coordinamento con le attività didattiche di esercitazione e di laboratorio ;

d) l’utilizzazione delle risorse didattiche delle strutture universitarie interessate, e in particolare dei laboratori didattici in esse organizzati.

3. Il tirocinio viene espletato per l’intera durata della scuola ed è obbligatorio.

4. L’organizzazione delle attività di tirocinio può essere affidata, per ciascun indirizzo, a un collegio tutoriale del quale possono far parte, secondo la specificità di ciascun indirizzo, i titolari delle didattiche e dei laboratori di didattica, i supervisori di tirocinio nonché insegnanti di scuole secondarie dei livelli scolastici corrispondenti.

5. Il coordinatore di ciascun indirizzo ricerca le opportune intese organizzative e culturali tra le attività di tirocinio didattico e gli altri insegnamenti.

6. Per l’organizzazione delle attività del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite tra l’Università e le Scuole secondarie nelle quali le attività stesse si svolgono.


Articolo 12

Valutazione delle attività e dissertazione finale


1.Fermo restando quanto previsto dal DPR 162 del 10 marzo 1982, art. 11, comma 2, «il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte» viene formulato sulla base di votazioni distinte per ciascuna disciplina. In riferimento al tirocinio la valutazione è effettuata dal collegio tutoriale, se presente nell’indirizzo, o dal supervisore di tirocinio il quale tiene conto anche del giudizio del docente accogliente.

2. I voti, eventualmente conseguiti dagli iscritti alla Scuola a seguito del superamento di esami, nei corsi di laurea, relativi a insegnamenti indicati per il completamento delle competenze culturali, costituiscono anch’essi base per il giudizio globale di cui al comma precedente.

3. Superati gli esami di profitto e conseguiti i crediti didattici previsti dal piano di studi, lo studente conclude gli studi stessi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici e nella discussione della progettazione di un percorso didattico.

4. Della relativa Commissione esaminatrice fanno parte, oltre ai docenti universitari, anche insegnanti delle istituzioni scolastiche che abbiano collaborato alle attività della Scuola di specializzazione. La misura di questa partecipazione non può comunque essere superiore ai quattro undicesimi della Commissione.

5. L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di stato quale abilitazione per le classi corrispondenti al curriculum seguito; il diploma conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

 

Articolo 13

Modificabilità del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato ogni anno, prima dell’inizio dell’anno accademico, con delibera del Consiglio di Sezione.

 

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI CREDITI (120 CREDITI RIPARTITI IN SEMESTRI)


SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

TIROCINIO

7.5

7.5

10.5

4.5

LABORATORIO DIDATTICO

9.0

9.0

6.0

_______

CORSI AREA COMUNE

13.5

4.5

4.5

4.5

CORSI AREA DI INDIRIZZO

________

9.0

9.0

9.0

PREPARAZ. DISC.FINALE

________

________

________

12.0

TOTALI

30 CREDITI

30 CREDITI

30 CREDITI

30 CREDITI